Maltrattamenti e abbandoni – La Legge

Le attuali norme sul maltrattamento e l’uccisione di animali sono quelle della legge 189 del 2004, che, pur con evidenti limiti, ha rappresentato un importante passo avanti nella tutela penale degli animali. Ha introdotto nel codice, infatti, il nuovo titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”. Ebbene si, avete letto bene, “sentimento PER gli animali e non sentimento degli animali”.

Tuttavia, anche se la legislazione tutela gli animali solo perchè bene di proprietà, almeno un piccolo traguardo è stato raggiunto, anche se poi chi maltratta gli animali non rischia poi molto (Angelo di Sangineto docet).
“adozioniInoltre questa normativa, oltre a non tutelare animali da “reddito”, non tutela neanche gli animali oggetto di caccia, circhi e vivisezione. Questa nuovo titolo, fecente parte della legge 189 appunto, ha trasformato in “delitti”, cioè reati più gravi, quelli che precedentemente venivano puniti come una semplice contravvenzione. Le sanzioni sono state in seguito inasprite dalla legge di ratifica della Convenzione europea sugli animali da compagnia (201/2010).

Il limite di questa legge, si legge chiaramente nell’Art. 544 ter:
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro
E’ proprio quell’o che crea l’opzione che non dovrebbe esserci in un paese civile ed è sempre quella o che limita la giustizia nei maltrattamenti contro gli animali.

Nella convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, al Capitolo II Articolo 3, si legge:
Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.” La legge n°189 del 20 luglio 2004 contiene le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli animali in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate. Viene inserita così una modifiche al codice penale, nel Libro II del codice penale viene aggiunto il Titolo IX bis – “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”(sempre e solo per quelli da “compagnia).

Ma davvero i legislatori hanno trovato differenze tra gli animali da compagnia e altri animali cosidetti da “reddito”? Come si fa a capire la differenza tra un cagnolino e un maialino o tra un gatto e un capretto, come può essere che un cane soffre e un maiale no!Misteri della mente umana.

Condividi
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Technorati
  • email
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Print

Potrebbero interessarti anche...