Petizione no caccia Codice civile art 842

L’articolo 13 della COSTITUZIONE dice che la libertà personale è inviolabile.

Petizione no caccia Codice civile art 842. Noi cittadini italiani, chiediamo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento Italiano, di accogliere e far propria, l’abrogazione dell’art. 842 c.c., quale necessità impellente per il territorio italiano.

Il codice civile all’articolo 842, recante “norme per il diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia”, mette in seria discussione la tutela del diritto della proprietà privata. Consentendo di praticare l’attività venatoria anche nei fondi privati e senza autorizzazione. L’articolo prevede, infatti, che il proprietario di un terreno o di un fondo, non possa impedire che in esso sia praticata la caccia.

Infatti, cosi` come recita il primo comma dell’articolo 842 del codice civile: “Il proprietario di un fondo non puo` impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia …”. Questo obbligo imposto ai proprietari di lasciar esercitare la caccia sui loro fondi, persino in contrasto con le proprie convinzioni etiche; viola ed è sproporzionato rispetto all’interesse pubblico che dovrebbe essere perseguito dallo Stato.
Pertanto, come detto, tale articolo è discriminante nei confronti di tutti coloro che non hanno nulla a che fare con la caccia e stante quanto sopra descritto, anche ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione italiana,
I SOTTOSCRITTI CITTADINI chiedono al Presidente del Consiglio e al Parlamento italiano di intraprendere immediatamente tutte le azioni per l’abrogazione dell’articolo 842 del codice civile.

Petizione no caccia Codice civile art 842

Petizione NO caccia - Codice civile art. 842

Noi cittadini italiani,
Chiediamo:
al Presidente del Consiglio dei Ministri, di accogliere e far proprio, il quesito referendario quale necessità impellente per il territorio italiano.

Il codice civile all’articolo 842, recante “norme per il diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia”, mette in seria discussione la tutela del diritto della proprietà privata. Consentendo di praticare l’attività venatoria anche nei fondi privati e senza previa autorizzazione. L’articolo prevede, infatti, che il proprietario di un terreno non possa impedire che in esso sia praticata la caccia.

Infatti, cosicome recita il primo comma dell’articolo 842 del codice civile: “Il proprietario di un fondo non puo impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia …”. Questo obbligo imposto ai proprietari di lasciar esercitare la caccia sui loro fondi, persino in contrasto con le proprie convinzioni etiche; viola ed è sproporzionato rispetto all’interesse pubblico che dovrebbe essere perseguito dallo Stato.
Pertanto, come detto, tale articolo è discriminante nei confronti di tutti coloro che non hanno nulla a che fare con la caccia.

Stante quanto sopra descritto, anche ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione italiana, chiediamo al Presidente del Consiglio e al Parlamento italiano di intraprendere immediatamente l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile.

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